PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito del seguente:

      «8. Gli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 sono automaticamente riconfermati in caso di almeno una valutazione positiva conseguita dal dipendente pubblico. Gli incarichi riconfermati ai sensi del periodo precedente sono computati come incarichi a tempo indeterminato e i posti occupati non possono essere messi a bando. Sono altresì riconfermati gli incarichi dei dipendenti pubblici che hanno conseguito almeno una valutazione positiva e il cui incarico è cessato ai sensi del comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il pubblico dipendente, dichiarato decaduto ai sensi del citato comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e che è collocato in pensione senza aver raggiunto i limiti di età previsti dalla legislazione vigente in materia, ha diritto, a richiesta, di riassumere il servizio nell'incarico dirigenziale occupato al momento della decadenza dell'incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 25, comma 2».

 

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      2. I commi 160 e 161 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.